testo unico dell’edilizia DPR n.380/2001
La denuncia è obbligatoria per gli interventi elencati dalle Leggi Regionali relative al luogo di intervento e dal regolamento edilizio. Riguarda le opere edilizie minori come gli interventi di trasformazione e modificazione di edifici già esistenti e comunque nel rispetto delle opere previste dalla normativa.
E’ necessaria una comunicazione da effettuare su apposito modello predisposto dall’ufficio comunale, 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, da parte del proprietario congiuntamente al tecnico abilitato, con allegati i documenti necessari alla comprensione delle opere che si intende effettuare.
( Generalmente: stralcio foglio catastale (ove siano riportati i dati relativi al foglio, particella, e subalterno), stralcio P.R.G. (ove siano riportati i dati relativi al numero della tavola), stralcio Piano Particolareggiato (ove esistente), stralcio di grafico sul vincolo (ove esistente), planimetria generale, piante, sezioni e prospetti (ante, inter, post operam) in scala 1:100 debitamente quotate, e in caso di nuove costruzioni profili quotati ante e post operam, distacchi e inclinate.
N.B. Nei casi di cui all’art. 23 comma 4, D.P.R. 380/01 dovrà essere consegnata ulteriore copia, sia dell’elaborato grafico che della relazione tecnica, per ogni Ente preposto alla tutela dei vincoli esistenti sull’immobile al fine di poter convocare Conferenza dei Servizi ai sensi della L.241/90 per l’acquisizione dei pareri)
Opere per cui è necessaria la compilazione della D.I.A.:
opere di manutenzione straordinaria
opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, semprechè non alterino la consistenza fisica, la struttura tipologica, le destinazioni d’uso, i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e il numero delle stesse;
rifacimento o sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse.
opere di restauro
opere con interventi sull’organismo edilizio esclusivamente finalizzati al ripristino architettonico storico-ambientale;
eliminazione delle superfetazioni;
restituzione dell’edificio alle sue caratteristiche originali;
ripristino del numero delle unità d’uso;
ripristino delle preesistenze strutturali (aperture, chiusure, modificazioni di porte esterne o finestre)
risanamento conservativo
opere che, nell’ambito delle singole unità immobiliari dell’edificio esistente, sono finalizzate ad una migliore funzionalità d’uso, quali modifiche distributive interne per una più funzionale sistemazione planimetrica ottenuta anche con spostamento di tramezzi, nonchè l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso (soppalchi non costituenti superfici utili con altezza non superiore a metri 1,50, scale interne, ecc.), purchè non comportino modifiche della struttura portante esistente;
opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, inclusi manufatti che per le suddette finalità alterino la sagoma dell’edificio
recinzioni con muri di cinta e cancellate
aree destinate ad attività sportive che non comportino la realizzazione di volumetrie
impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione dei volumi tecnici che non si rendono indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici (quali ad esempio: nuovi impianti, lavori, opere e installazioni relative alle energie rinnovabili ed al risparmio dell’energia)
opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechini pregiudizio alla statica dell’immobile. Per esempio:
scale interne, semprechè non comportino modifiche della struttura portante esistente ad eccezione di aperture interne in maglia muraria relative ad indispensabili vani porta di limitata ampiezza;
modifiche distributive all’interno delle singola unità immobiliari, con demolizione e ricostruzione di tramezzi interni, spostamento o costruzione degli stessi per la creazione di servizi, accorpamento di più unità immobiliari, anche con modifica del numero delle unità immobiliari ove consentito
varianti in corso d’opera
varianti per concessioni già rilasciate, che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non varino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia (varianti non essenziali)
parcheggi interrati
parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati
Tutti questi interventi devono sempre e comunque essere conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi e, nel caso di immobili storico-artistici (vincolati ai sensi della Legge 1089/39) o sottoposti alla tutela della Legge 1497/39, resta sempre necessaria l’autorizzazione preventiva delle autorità preposte alla tutela del vincolo, prima di effettuare la denuncia di inizio attività.
N.B.:
1. La nuova disciplina attribuisce al privato la responsabilità della regolarità delle opere che si vogliono intraprendere. E’ quindi a quest’ultimo e al progettista (cui viene attribuita la funzione di incaricato di pubblico servizio, con le conseguenze penali che ne derivano in caso di illeceità dei comportamenti) che si chiede di dare adeguate garanzie all’azione nel rispetto degli interessi della collettività.
2. Il progettista abilitato deve inoltre emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.
Note
L’Amministrazione Comunale ha la possibilità, entro 60 giorni, di controllare il progetto, di chiedere modifiche, di sospendere i lavori e, se il caso, di chiedere il ripristino. Successivamente alla scadenza del termine, si applicano le sanzioni pecuniarie previste.
Norme di riferimento
Legge n. 47/85; Legge n. 241/90; Legge n. 537/93; D.L. n. 88 del 27 marzo 1995; D.L. n. 193/95; D.L. n. 400/95; D.L. n. 498/95; Legge n. 662/96
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