FINE DELLA DIA, SOSTITUITA DALLA S.C.I.A.

Il decreto-legge 78/2010 sulla Manovra economica è stato convertito nella legge n.122 del 30.7.2010 (GU 30.7.2010 Supplemento ordinario n.174). Su questo sito il 15 giugno ho pubblicato il pezzo “Che c’è nella manovra economica?” sui contenuti del DL, nel quale non c’era la SCIA. Questa è stata inserita durante l’iter di approvazione in Parlamento, con un maxi-emendamento che, all’art.49, introduce la Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), modificando l’art.19 della legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa.

Farò successivamente un resoconto sui vari aspetti della legge. In questo pezzo intendo trattare solo della SCIA.

La SCIA sostituisce la DIA in tutte le norme nazionali e regionali nelle quali risulta citata. Quindi la DIA è stata del tutto annullata. Inizialmente la SCIA doveva essere utilizzata solo da chi intendeva iniziare una attività imprenditoriale o commerciale. Ma nel corso della discussione in Parlamento, il Governo ha ritenuto applicabile la SCIA anche all’edilizia. La cosa non è del tutto chiara. E’ possibile che prossimamente saranno emanate precisazioni in merito, anche a seguito di iniziative di alcune Regioni che sono contrarie o perplesse per l’applicazione della SCIA all’edilizia. Ma al momento, l’indicazione del Governo fa testo.

La fine della DIA avviene a distanza di pochi mesi da un lungo dibattito sulla semplificazione della manutenzione straordinaria, che si era concluso con la approvazione della legge 22.5.2010 n.73, che all’art.5 ha abolito la DIA per i lavori di  manutenzione straordinaria negli edifici esistenti che non interessino le strutture portanti.

La Segnalazione di inizio di attività sostituisce ogni autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente da accertamento di requisiti. Inoltre non si applica in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. La Segnalazione deve essere integrata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari  per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. I pareri di enti sono sostituiti da autocertificazioni, salvo le verifiche successive degli enti.

L’attività può essere iniziata subito. L’amministrazione ha 60 giorni per contestare la regolarità della Segnalazione e fermare i lavori. Decorsi i 60 giorni, può intervenire solo in presenza di gravi danni per il pubblico interesse.

Il testo della nuova norma è riportato alla fine di questo scritto.

 

IL NUOVO POSSIBILE QUADRO DEI TITOLI EDILIZI

La SCIA si applica ad interventi soggetti a mero accertamento di requisiti, quindi non può applicarsi a interventi che presuppongono un giudizio discrezionale dell’organo di controllo. In genere si ritiene che un nuovo edificio debba essere controllato non solo sui requisiti (rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie) ma anche in relazione al suo inserimento nel contesto urbano. Ciò richiede un giudizio discrezionale. Tuttavia esiste anche una linea opposta, che è rappresentata da sentenze che hanno deciso che il progetto di un edificio rispondente a norma non può essere respinto per ragioni estetiche.

Comunque la nuova norma sembra stabilire che per i nuovi edifici occorre il permesso di costruire e non la SCIA. Ma questa valutazione resta incerta, vista la confusa ed insufficiente formulazione di questa legge.

I titoli abilitativi in edilizia sono, oltre l’attività libera, la Comunicazione, la Segnalazione (SCIA), il Permesso di costruire. Fornisco uno schema semplificato dei vari casi, per facilitare la comprensione del nuovo sistema.


  • Manutenzione ordinarialibera, non occorre comunicare l’inizio lavori al Comune.
  • Manutenzione straordinaria senza interventi sulle strutture: ai sensi della legge 22.5.2010 n.73, art.5, è soggetta a Comunicazione al Comune dell’inizio lavori con i dati identificativi dell’impresa e con una relazione tecnica con progetto dei lavori “a firma di un tecnico abilitato il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa ne’ con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.”
  • Manutenzione straordinaria su beni con vincolo storico-artistico o paesaggistico: ai sensi della legge 73/2010: Comunicazione con nulla-osta della soprintendenza o di altro Ente competente.
  • Manutenzione straordinaria con interventi sulle struttureSCIA.
  • Manutenzione straordinaria con interventi sulle strutture, ma su beni vincolati:non si può utilizzare né la DIA (per gli interventi sulle strutture) né la SCIA (per la presenza del vincolo): perciò non resta che il Permesso di costruire.
  • Ristrutturazioni che non modificano l’edificio ai sensi art. 10 TUE.: è applicabile la SCIA sempre che l’edificio non sia soggetto a vincoli.
  • Ristrutturazioni con modifiche ai sensi art.10 TUE: dovrebbe occorrere il Permesso di costruire; la SCIA non sembra applicabile perché le modifiche possono richiedere un giudizio discrezionale, che supera il mero accertamento di requisiti.
  • Nuove costruzioni: Permesso di costruire.

Su questo schema pesano una serie di dubbi, tra i quali.

1. non è chiaro se la SCIA si applichi all’edilizia. Infatti il Testo Unico dell’Edilizia non è stato modificato. Il TUE è una legge speciale che non è facilmente annullabile da una legge generale come quella sulla trasparenza amministrativa (241/1990) nella quale è stata ora inserita la SCIA.

2. non è chiaro se la SCIA possa applicarsi alla cosiddetta super DIA, cioè a ristrutturazioni con modifiche, a nuove costruzioni regolate da piani particolareggiati di dettaglio ecc. sempre che non siano soggette a vincoli. Infatti si tratta di interventi soggetti a giudizio discrezionale, come le nuove costruzioni.

3. il Comune ha solo 60 giorni per verificare la rispondenza al piano regolatore e al regolamento edilizio. Decorso il tempo può fermare i lavori solo  “in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute,  per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilita’ di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione  dell’attività dei privati alla normativa vigente” (punto 4 del comma 4bis).  Quindi il mancato rispetto del PRG può consentire di fermare i lavori solo se dall’intervento deriva un danno all’interesse pubblico (!) Ad esempio, se uno costruisce una casa in zona inedificabile perché destinata dal PRG a verde o a servizi scolastici, potrebbe non verificarsi il danno, nel caso in cui il Comune sia provvisto di aree verdi o per scuole in esuberanza rispetto agli standard. Sembra la fine dell’urbanistica (!)

 

CONCLUSIONE

Norma edilizia farraginosa, incomprensibile. Non si capisce perché non sia stata formulata dal Ministero delle infrastrutture, che è attrezzato per la materia edilizia.

Non ci sono semplificazioni, anzi complicazioni. Come per le manutenzioni straordinarie con interventi sulle strutture in presenza di vincolo paesaggistico o storico-artistico, per le quali fino a ieri bastava una DIA con nulla-osta e oggi occorre permesso di costruire con nulla osta.

L’ANCE fa capire che la SCIA interessa poco, visto che le banche tendono a concedere i finanziamenti solo in presenza di permesso edilizio o di silenzio-assenso.  Pertanto la norma non sembra utile ad un rilancio dell’edilizia.

Infine è da censurare un modo di fare le leggi secondo il quale viene eliminata la DIA prevista dal Testo Unico dell’Edilizia con un emendamento inserito in un decreto-legge su tutt’altra materia, sul quale viene posta la fiducia al Governo. Una norma in materia tecnica dovrebbe essere formulata dagli organi tecnici del ministero competente, sottoposta al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e degli operatori imprenditoriali e professionali, e discussa adeguatamente in Parlamento.

 

di Enrico Milone,  fonte: http://www.architettiroma.it/archweb/notizie/12659.aspx del 09.08.10